Logo Società
Statuto della Fondazione Stadio Filadelfia

 

 

 

STATUTO DELLA "FONDAZIONE STADIO FILADELFIA"

In vigore dal 09/02/2015

 

Articolo 1
Costituzione
1. E' costituita la fondazione con la denominazione "Fondazione Stadio Filadelfia", di seguito Fondazione.
2. La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Articolo 2
Sede - Ambito territoriale di attività
1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Filadelfia n.36.
2. L'ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare è quello del territorio della Regione Piemonte.

 

Articolo 3
Scopi della fondazione – durata
1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è finalizzata alla ricostruzione e successiva gestione dell'impianto già denominato Filadelfia, ubicato in via Filadelfia n. 36 in Torino, favorendo lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del codice civile.
3. Al fine di perseguire il suo scopo, amministrando il patrimonio immobiliare e mobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati e conferiti alla Fondazione medesima, la Fondazione dovrà reperire le risorse necessarie ed attivare ogni sinergia ed azione, svolgendo anche attività di tipo imprenditoriale, nel rispetto della vigente normativa, favorendo l'utilizzazione dell'impianto per finalità sportive, culturali e sociali ed, inoltre, per restituire alla città quel luogo che storicamente e tradizionalmente è stato centro di condivisione di altissimi valori sportivi e umani, vera fucina di uomini prima ancora che di atleti.
4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari, purché concesse sul patrimonio disponibile.

 

Articolo 3 bis
Norme relative alla ricostruzione dello stadio Filadelfia
1. Rilevato che è intento comune dei fondatori tenere conto delle esigenze rappresentate dal Torino F.C. SpA relativamente alla preparazione ed agli allenamenti della prima squadra e delle squadre giovanili, la ricostruzione dovrà rispettare, in particolare, le seguenti indicazioni vincolanti:
- dovranno essere realizzati due campi di cui uno di dimensioni regolamentari UEFA in erba, riscaldato, e dotato di tutte le pertinenze necessarie per lo svolgimento di partite delle formazioni giovanili, ai sensi delle norme sportive, comunque secondo quanto reputato necessario dalla Società Torino F.C. S.p.A. per l'uso come struttura di allenamento e per tutta l'attività legata alla prima squadra.
Inoltre:
- gli spalti attorno al campo principale dovranno correre su tutti e quattro i lati;
la tribuna storica dovrà essere ricostruita riproponendo per quanto possibile le sembianze originali ed essere coperta ed i restanti tre lati dovranno essere anch'essi fruibili dal pubblico, almeno per un certo numero di gradoni, per un numero di spettatori da accogliere sulle tribune del campo principale pari a circa 3500;
- dovrà essere ripristinato, compatibilmente con la vigente normativa, il sottopassaggio di accesso sportivo;
- il cortile dovrà essere concepito in maniera da consentire le stesse funzioni che ha storicamente ricoperto, e restare accessibile al pubblico anche in caso di chiusura delle strutture sportive e delle tribune del campo principale;
- negli spazi che risulteranno eccedenti rispetto alle esigenze tecnico-sportive definite dalla Commissione Tecnica verranno collocati, nell'ordine e per quanto sarà possibile: un museo storico dedicato alla squadra del Torino, la sede del Torino FC, la sede della Fondazione, una sala stampa;
- la concessione di spazi per esercizi commerciali sarà subordinata alle finalità di finanziamento della costruzione e della manutenzione e gestione del Filadelfia. Detti spazi potranno essere concessi a condizione che siano collocati nella parte esterna del perimetro del quadrilatero, lato via Giordano Bruno, che non siano di ostacolo alla gestione e manutenzione dell'impianto sportivo e che non siano lesivi dei valori e della memoria che il Filadelfia rappresenta.
2. Le strutture realizzate saranno messe a disposizione dei soggetti che ne hanno fatto richiesta a titolo oneroso, secondo canone di mercato, ed altresì tutte le strutture sportive verranno affidate in gestione a titolo oneroso alla Società Torino F.C. S.p.A. o ad altro soggetto giuridico nel quale la precitata società si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa e che, comunque, configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione anche dell'attività calcistica ora del Torino F.C..
Tali soggetti dovranno, pertanto, stipulare idoneo contratto di servizio che disciplinerà i termini di utilizzo esclusivo degli impianti ed il corrispettivo economico con la Fondazione.
3. Ai fini della realizzazione degli scopi di cui agli articoli 3 e 3 bis entro i primi 18 mesi dalla sua costituzione la Fondazione dovrà reperire i fondi per la ristrutturazione e gestione ed avviare le conseguenti procedure di evidenza pubblica a ciò finalizzate. In caso di inutile decorrenza di detto termine o comunque di conclamata impossibilità di assumere tali azioni, la Fondazione si impegna, a pena di estinzione della stessa secondo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2, a predisporre gli atti necessari per garantire la ristrutturazione e gestione dell'impianto mediante il ricorso a procedure di affidamento a terzi di evidenza pubblica, stabilendo forme di adeguato equilibrio economico finanziario degli investimenti.

 

Articolo 4
Patrimonio
1.Il patrimonio della fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo e specificamente il diritto di superficie sull'area dello Stadio Filadelfia compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia, nonché le strutture che sulla stessa verranno edificate;
b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
d) da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione e sono vincolati alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma di legge per il tramite di perizia dell'UT del Comune di Torino.

 

Articolo 5
Entrate disponibili / Fondo di gestione
1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
a) dall'apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
c) da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
d) dagli eventuali contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o Partecipanti e Sostenitori;
e) dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono amministrate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

 

Articolo 6
Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione
FONDATORI
1. Sono Fondatori gli Enti Pubblici, Società e Associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, e gli Enti Pubblici e le Fondazioni bancarie e assicurative che verranno ammessi a farne parte con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati nell'atto costitutivo e sono tenuti ad erogare un contributo alla Fondazione. I Fondatori che non hanno sottoscritto l'atto costituivo sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio indisponibile.
2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 9 e 10 del presente Statuto.
PARTECIPANTI
3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri di elevate peculiarità istituzionali e/o morali, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d’adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano attivamente alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il conferimento di un contributo in denaro di particolare rilevanza da versarsi al patrimonio indisponibile della Fondazione, secondo la modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sulla richiesta d’adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all’ammissione dei Partecipanti, con particolare riferimento all’effettiva adesione al perseguimento degli scopi della Fondazione e ai requisiti morali del richiedente.
4. I Partecipanti o i loro delegati possono partecipare alle riunioni del Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.
5. La qualifica di Partecipante è a tempo indeterminato.
6. I soci Partecipanti possono liberamente formulare proposte non vincolanti al Consiglio d’Amministrazione ed al Collegio dei Fondatori in ogni materia attinente all’attività della Fondazione.
SOSTENITORI
7. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d’adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della Fondazione medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il conferimento di un contributo di adesione in denaro da versarsi al patrimonio indisponibile della Fondazione, secondo la modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
8. Sulla richiesta d’adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all’ammissione dei Sostenitori, con particolare riferimento all’effettiva adesione al perseguimento degli scopi della Fondazione e ai requisiti morali del richiedente.
9. Il Presidente dell’Assemblea dei Sostenitori, disciplinata dal successivo art. 9 bis, o il suo delegato, può partecipare al Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.
10. La qualifica di Sostenitore dura per 3 anni dal versamento del contributo di adesione di cui al comma 7 del presente articolo e, successivamente alla scadenza di detto termine, può essere mantenuta mediante il versamento annuale di una somma, da destinarsi al fondo di gestione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 7
Esclusione e recesso
1.Il Collegio dei Fondatori delibera l'esclusione dei soggetti di cui all'articolo 6 per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione;
b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso comunicato dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte del soggetto recedente.
4. L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione dei beni conferiti in proprietà alla Fondazione, nonché dei contributi in danaro sino a quel tempo versati. Qualora i soci conferiscano alla Fondazione diritti reali diversi dalla proprietà, questi si estinguono alla loro naturale scadenza.

 

Articolo 8
Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) l’Assemblea dei Sostenitori
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) l'Organo di sorveglianza.
2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell’Assemblea dei Sostenitori, la durata degli Organi della Fondazione è di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;
b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

 

Articolo 9
Collegio dei Fondatori
1.Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o suo delegato. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla carica da esso ricoperta.
2. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei Fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, come risultante dalla stima dei conferimenti effettuata a norma del presente Statuto. L'attribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori e Partecipanti è aggiornata dal Collegio dei Fondatori medesimo ad ogni ulteriore contribuzione secondo la metodologia oggettiva approvata dallo stesso Collegio dei Fondatori.
3. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:
a) identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 3 bis, a cui il C.d.A. deve adeguarsi;
b) deliberare in ordine ai criteri ed ai requisiti affinché i soggetti di cui all'articolo 6 possano diventare Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, nonché all'ammissione e all'esclusione dei medesimi;
c) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
e) deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fondazione e che non siano dichiarati indisponibili dall'Atto costitutivo;
f) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dal successivo articolo 10 e nominare, ai sensi dell'articolo 11, il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
g) nominare i componenti di sua spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dall'articolo 13;
h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza prevista dal successivo comma 6, ultimo capoverso, del presente articolo;
i) esprimere i pareri previsti dal presente Statuto, esprimendo, in particolare, parere vincolante sul progetto di ricostruzione dell'impianto in merito all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto;
j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.
4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, entro il 30 novembre, per approvare in tempo utile il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziativa, ovvero su convocazione del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi d'urgenza.
5. La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentativi dei punti/voto. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti presenti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate e le eccezioni stabilite al successivo comma. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.
6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori.
Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto secondo quanto previsto dal successivo art. 16 comma 1.
Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Collegio dei Fondatori, le deliberazioni concernenti il parere sul progetto di ricostruzione dell'impianto Filadelfia e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti o Sostenitori, nonché l'ammissione e l'esclusione dei medesimi sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, senza applicazione del criterio del punto/voto.

 

Articolo 9 bis
Assemblea dei Sostenitori
1.L’Assemblea dei Sostenitori è composta da ciascun Sostenitore – persona fisica o giuridica – o suo delegato.
2. L'Assemblea dei Sostenitori viene convocata dal suo Presidente almeno una volta l'anno, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sui lavori di cui all'articolo 3 bis del presente Statuto, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.
4. L’Assemblea dei Sostenitori elegge il proprio Presidente la cui carica ha durata biennale e non è immediatamente rinnovabile e può altresì liberamente formulare proposte non vincolanti al Consiglio d’Amministrazione ed al Collegio dei Fondatori in ogni materia attinente all’attività della Fondazione. La sua prima convocazione finalizzata alla nomina del primo Presidente è effettuata dal Presidente della Fondazione.

 

Articolo 9 ter
Organo di Sorveglianza
1.I Fondatori aventi carattere di Ente pubblico territoriale nominano i componenti dell'Organo di sorveglianza con il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo Statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tal fine, copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Sostenitori è trasmessa all'Organo di sorveglianza a cura del Segretario Generale della Fondazione. Decorsi 8 giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.
2. Nel caso in cui venga rilevata la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo Statuto o al pubblico interesse, l'Organo di sorveglianza potrà chiedere entro 10 giorni la riconvocazione e ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante.

 

Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile di componenti fino a un massimo di 5 membri, su determinazione del numero da parte del Collegio dei Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal Collegio dei Fondatori.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, la nuova designazione spetta allo stesso soggetto che aveva designato il consigliere cessato.
3. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Sostenitore;
- istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;
- deliberare sulla consistenza dell'organico della Fondazione, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione;
- deliberare sulle materie indicate agli articoli 3, 3 bis e 4 del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
- deliberare in ordine alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 3 bis;
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per:
a) eventuali modifiche statutarie;
b) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
c) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri.
La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni prima delle data fissata per la riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.
7. L'ingiustificata assenza alla partecipazione di più di n. 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, determina l'immediata decadenza dall'incarico di consigliere.
8. Le cariche di Consigliere di Amministrazione sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, purché regolarmente documentate.
9. Per le riunioni del C.D.A. è ammesso il ricorso agli strumenti telematici e/o telefonici.

 

Articolo 11
Presidente e Vice Presidente della Fondazione
1.Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. Egli è eletto, al pari del Vice Presidente, dai componenti del Collegio dei Fondatori, e dura in carica tre esercizi come meglio precisato all'articolo 8 dello Statuto e può essere riconfermato consecutivamente anche per più mandati.
2. Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:
- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze;
- il raccordo con il Collegio dei Fondatori.
4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.

 

Articolo 12
Presidenti Onorari
1.Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Presidenti Onorari, senza alcun potere di rappresentanza legale che possono partecipare ai Consigli con diritto di parola ma non di voto e non possono assumere cariche all'interno del Consiglio né rappresentarlo in alcun modo.

 

Articolo 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1.Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione della Fondazione, che provvede:
a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri nominati dal Collegio dei Fondatori. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.
4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'articolo 2401 codice civile, il membro supplente.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statuto.

 

Articolo 14
Esercizio finanziario e bilancio
1.L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio preventivo ed uno consuntivo, con le modalità di cui al presente Statuto.
2. Il Collegio dei Fondatori approva in forma definitiva, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e dovrà essere oggetto di certificazione da parte degli appositi soggetti ed organismi.
4. Il bilancio della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. La Fondazione ha l'obbligo del pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

 

Articolo 15
Informativa
1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inviati ai soggetti Fondatori, ai Partecipanti e al Presidente dell’Assemblea dei Sostenitori.
2. Il Presidente trasmette agli Enti Pubblici fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri da essi nominati relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

 

Articolo 16
Estinzione della Fondazione
1. Il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei tre quarti dei punti voto secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 3 del codice civile, stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione, ove si sia realizzata una delle ipotesi di estinzione previste dalla legge, dallo Statuto o dall’atto costitutivo.
2. La fondazione dovrà, entro i primi 18 mesi dalla sua costituzione reperire i fondi per la ristrutturazione e gestione ed avviare le conseguenti procedure di evidenza pubblica a ciò finalizzate. In caso di inutile decorrenza di detto termine o comunque di conclamata impossibilità di assumere tali azioni, la Fondazione si impegna, a pena di estinzione della stessa, a predisporre gli atti necessari per garantire la ristrutturazione e gestione dell'impianto mediante il ricorso a procedure di affidamento a terzi, per il tramite di evidenza pubblica, stabilendo forme di adeguato equilibrio economico finanziario degli investimenti.
3. In tutti i casi di estinzione della Fondazione i beni immobili conferiti, con espressa destinazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 verranno retrocessi in capo agli originari proprietari ed in particolare l'area superficiaria dello Stadio Filadelfia e l'eventuale impianto rientreranno nella piena proprietà della Città di Torino ai sensi dell'articolo 954 del codice civile con espressa rinuncia a conguagli. Il restante patrimonio verrà ripartito tra i Soci Fondatori.

 

Articolo 17
Foro competente
1.Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

 

Articolo 18
Riconoscimento
1. La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

 

Articolo 19
Regolamento interno
1.Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative, i compiti, la durata ed i poteri del Segretario Generale, e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esercizio del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Articolo 20
Rinvio alle leggi
1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

coupon viagra softballspa.com manufacturer coupons for prescription drugs


GALLERIA FOTO
 

 

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra Newsletter:

Mandaci un messaggio

Facebook  Twitter  Google+  Youtube

 Fondazione Stadio Filadelfia

Via Filadelfia n. 23/D - 10134 - Torino - P.IVA e C.F. : 97741140012 
Disclaimer: i testi contenuti sul sito sono liberamente riproducibili citando la fonte www.filadelfia.it - Foto P. Pasini

 
 
Home Page  | Privacy  | Note legali  | FAQ  | Link  | Amministrazione trasparente  | Area riservata
 
Powered by E-SPORT